Léo Matarasso
in Archivio Fondazione Basso
1. Il vostro Tribunale è investito del compito di esaminare un certo numero di accuse rivolte contro alcuni governi dei paesi dell’America latina. Gli accusatori rimproverano a questi governi violazioni gravi dei Diritti dell’Uomo. Dovrete esaminare i fatti allegati e le prove in appoggio. Ma si porrà a voi un problema come a ogni Tribunale: quello di sapere quali sono le regole del diritto che questi fatti violano.
2. Sono queste regole di diritto che vogliamo ricordare in modo sommario in questo rapporto introduttivo.
Occorre dapprima definire la nozione stessa di Diritto dell’Uomo, riassumerne la storia, sottolinearne l’evoluzione, analizzarne il contenuto.
3. Occorrerà in seguito esaminare i diversi testi di carattere internazionale che consacrano i Diritti dell’Uomo e la portata di ognuno di questi. Oltre ai testi di carattere universale, occorrerà richiamarsi ai testi di carattere internazionale, propri dell’America latina.
4. Infine dovremo interrogarci per sapere quali sono i diritti della comunità internazionale in caso di violazione dei Diritti dell’Uomo in uno o in un altro stato sovrano.
Data l’ampiezza del soggetto che ci è stato richiesto di trattare, il presente rapporto non può comportare altro che indicazioni del tutto sommarie.
I. Definizione e storia dei Diritti dell’Uomo
5. Ci si serve spesso indifferentemente delle espressioni “Diritti dell’Uomo” e “Libertà Pubbliche”. Nel vocabolario anglosassone le espressioni corrispondenti sono “Human Rights” e “Civil Rights”.
In realtà, la nozione di Diritti dell’Uomo è una nozione più filosofica che giuridica, che consiste nel riconoscere ad ogni uomo, per il fatto stesso di esistere, una vocazione ad un certo numero di libertà. Sono queste le libertà che vengono chiamate “Libertà Pubbliche”, consacrate dal diritto positivo degli Stati e anche dai testi internazionali di cui il principale è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
6. I Diritti dell’Uomo possono quindi definirsi il riconoscimento, a beneficio di ogni individuo, di un certo numero di libertà pubbliche, il cui contenuto è precisato dal diritto positivo. Questo contenuto è mutato col tempo e si può dire oggi che i Diritti dell’Uomo comprendono, grosso modo, le regole relative alla sicurezza della persona, alle libertà della persona fisica, alle libertà della persona intellettuale e morale, alle libertà sociali ed economiche. Inoltre esiste un legame stretto tra libertà pubbliche e regime costituzionale e politico.
7. All’origine dei Diritti dell’Uomo si trova anzitutto la tradizione liberale inglese. Il primo testo che si deve citare è la Magna Carta, imposta nel 1215 a Giovanni Senza Terra dai baroni in rivolta. È questa la prima limitazione ai diritti della corona, onnipotente fino a quel momento.
La Magna Carta, certamente, non riconosce i diritti a tutti gli uomini senza distinzione, ma solo ai principi feudali. Cionondimeno costituisce la prima limitazione scritta dei poteri del sovrano.
Si può proseguire nell’enumerazione dei testi inglesi con la Petizione dei Diritti (1627), l’Habeas corpus (1679), quest’ultimo tendente a proteggere in modo efficace gli individui contro le detenzioni arbitrarie, “la Carta dei Diritti’’ (1688), la Carta Istituzionale (1701).
Come già abbiamo fatto notare, questi diversi testi non derivano da nessuna ideologia. Sono destinati ad impedire abusi precisi con mezzi efficaci.
8. Sono le Dichiarazioni americane, ispirate dalla filosofia del XVIII secolo, quelle che affermeranno principi di valore generale.
Dapprima c’è la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, il cui preambolo, spesso citato, è testimone di questa filosofia:
Consideriamo evidenti di per sé le seguenti verità: tutti gli uomini sono creati uguali; sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili; tra questi diritti c’è la vita, la libertà, e la ricerca della felicità. I governi sono stabiliti fra gli uomini per garantire questi diritti e il loro giusto potere deriva dal consenso dei governati.
9. Occorre aggiungere che la maggior parte delle Costituzioni delle 13 Colonie che hanno formato all’origine gli Stati Uniti di America comportano Dichiarazioni dei Diritti.
La Costituzione Federale, invece, nel suo testo iniziale, non comprendeva Dichiarazioni dei Diritti, dato che lo Stato Federale non ha, generalmente, relazioni dirette con i cittadini.
Solo con emendamenti successivi e sotto l’influenza della Dichiarazione Francese dei Diritti dell’Uomo, regole di grande importanza in quanto concerne il diritto positivo americano sono state aggiunte in materia di pubbliche libertà.
10. Ma il primo corpo completo, o che si considera tale in materia è, sotto ogni aspetto, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 che verrà posta in testa alla Costituzione Francese del 1791.
I diritti enunciati sono i diritti naturali, inerenti alla natura umana, identici per tutti poiché “gli uomini nascono… uguali in diritti” (articolo 1), universali, valevoli di conseguenza per tutti gli uomini nel tempo e nello spazio.
11. Questi diritti dell’uomo sono libertà quali la libertà individuale (articolo 7), la libertà di opinione (articoli 10 e 11) o sono poteri, quali “il diritto di concorrere alla formazione della volontà generale” (articolo 6), il diritto ad acconsentire alle imposte (articolo 14), ecc.
La Dichiarazione del 1789 mette sullo stesso piano la libertà e la proprietà:
Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno ne può essere privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente accertata, lo esiga in modo evidente e alla condizione di un giusto e preliminare indennizzo (articolo 17).
12. Spesso si è fatta notare la differenza fra i diritti “naturali” enunciati dalla Dichiarazione del 1789 e i diritti di credito dell’uomo verso la società, così come saranno riconosciuti nei testi successivi.
La Dichiarazione del 1789 non riconosce ai cittadini il diritto di chiedere alla società prestazioni positive, che si trova invece in certi documenti contemporanei (diritto al lavoro, alla cultura, ecc.).
I cittadini hanno il diritto assoluto di fare tutto ma non quello di esigere.
L’unica limitazione alle libertà proclamate dalla Dichiarazione è quella che risulta, per ognuno, dalla libertà degli altri. È la legge, espressione della volontà generale, l’unica che può limitare la libertà del cittadino e con l’unica preoccupazione di salvaguardare l’esercizio comune di questa libertà.
13. L’influenza della Dichiarazione francese dei Diritti dell’Uomo è stata considerevole. Numerose Costituzioni di altri paesi ne hanno tratto ispirazione e l’hanno spesso riprodotta. L’universalità che i redattori della Dichiarazione avevano affermato è stata cosi confermata. Ma mentre le idee della Dichiarazione del 1789 si diffondono nel mondo, la filosofia che le fa da fondamento è sempre più corrosa dalla critica, soprattutto attraverso il progresso delle idee marxiste.
14. I partigiani del socialismo scientifico facevano notare che l’Uomo indicato nella Dichiarazione del 1789 è una pura astrazione. Non si possono proclamare regole per quest’Uomo astratto, lo stesso dalla creazione del mondo e sulla terra intera. In realtà l’uomo deve essere visto storicamente e le regole del diritto possono riferirsi solo a uomini che compongano una data società. Le regole del diritto non sono altro che il riflesso di questa società e sono emanate nell’interesse della classe al potere in questa società. La Dichiarazione del 1789 è stata uno degli strumenti che hanno permesso l’accesso della borghesia al potere e la distruzione della vecchia società feudale.
La proprietà viene identificata con la libertà di cui è uno degli elementi. Le libertà pubbliche sono enunciate in un modo “formale”. Ora ciò che conta non è tanto vedersi riconosciuta una libertà, ma avere i mezzi per esercitarla. La libertà, la più semplice, ossia la libertà di andare e di venire, può essere esercitata pienamente da colui che dispone di mezzi. È illusoria per colui che non dispone di mezzi materiali necessari ad esercitarla. E ciò vale per tutti i “grandi principi” del 1789.
Libertà formali in favore di un uomo astratto non hanno alcun senso per la maggior parte degli uomini e possono assumere forma concreta solo a vantaggio di un piccolo numero di privilegiati, quelli che hanno i mezzi per esercitare tali famose libertà.
15. La classe operaia in lotta deve combattere per ottenere i mezzi materiali necessari per esercitare le libertà. Ma solo dopo il trionfo del socialismo esse potranno essere esercitate in una società che ne offrirà a tutti i mezzi.
La fase della dittatura del proletariato, che comporta una serie di restrizioni alla libertà dei capitalisti, deve nello stesso tempo comportare un allargamento considerevole della democrazia a favore dell’immensa maggioranza del popolo.
Perciò, nelle Costituzioni dei paesi che si rifanno al socialismo, si ritrova l’affermazione del diritto per tutti i cittadini alle libertà pubbliche fondamentali e l’affermazione che lo Stato permette a tutti di goderne e procura le condizioni materiali per esercitarle.
16. La Costituzione (Legge Fondamentale) dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dispone, nel suo articolo 125:
In conformità agli interessi dei lavoratori e al fine di affermare il regime socialista, la Legge garantisce ai cittadini dell’U.R.S.S.:
a) la libertà di parola;
b) la libertà di stampa;
c) la libertà di riunioni e di meeting;
d) la libertà di fare cortei e dimostrazioni nelle strade.
Questi diritti dei cittadini sono assicurati dal fatto che sono messi a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le tipografie, gli stock di carta, gli edifici pubblici, le strade, le Poste e Telegrafi e altre condizioni materiali necessarie all’esercizio di questi diritti.
L’articolo 87 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese proclama:
I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione. Lo Stato garantisce ai cittadini il godimento di queste libertà procurando loro le condizioni materiali indispensabili.
17. Le Costituzioni dei paesi che si rifanno al socialismo sono caratterizzate non solo dalla volontà di dare un contenuto concreto alle libertà formali, ma anche dal riconoscimento, a fianco delle libertà classiche, dei diritti a prestazioni economiche (diritto al lavoro, al riposo, all’assicurazione vecchiaia e malattia, all’istruzione, ecc.).
Ma occorre dire che, sotto l’influenza delle idee socialiste, le costituzioni dei paesi capitalisti sono state spinte a riconoscere, a fianco delle libertà classiche, alcune forme di libertà economiche e sociali. Il contenuto dei Diritti dell’Uomo si è allargato.
Così il preambolo della Costituzione Francese del 27 ottobre 1946, incorporato nel preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958, tuttora in vigore, proclama:
Ciascuno può difendere i suoi diritti e i suoi interessi con l’azione sindacale e aderire al sindacato di sua scelta. Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolamentano.
Libertà sindacale, diritto di sciopero, diritto al lavoro, diritto alla protezione della salute, diritto al riposo e anche agli svaghi, diritto all’istruzione e alla cultura, insomma, tutta una serie di nuovi diritti che vengono ad aggiungersi alle libertà classiche.
18. Ma non bisogna credere che il semplice inserimento di un diritto in un testo costituzionale e neppure l’affermazione che l’esercizio di questo diritto è garantito dalla concessione dei mezzi necessari basti a trasformare libertà formali in libertà reali.
Ciò nondimeno i Diritti dell’Uomo, sensibilmente identici nel contenuto, sono oggi proclamati dalla maggior parte delle Costituzioni o Leggi Fondamentali degli Stati. Vale a dire che questi Diritti dell’Uomo, queste libertà fondamentali sono quasi dappertutto riconosciute come regole di diritto.
19. È sorta quindi l’idea di consacrare questi principi, ammessi sempre più da tutti gli Stati, almeno come principi ideali, in un testo comune a carattere universale. Ci riferiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948.
Esamineremo più avanti il contenuto di questa Dichiarazione e la sua portata. Vogliamo, in questa fase della nostra esposizione, ricordarne le circostanze storiche.
La seconda guerra mondiale, dati gli atti di barbarie metodica e i massacri senza precedenti di non-combattenti perpetrati per ordine di Hitler, ha assunto il carattere di una crociata per i Diritti dell’Uomo. Appena tornata la pace e appena creata, nell’aprile 1945, con la Carta di San Francisco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la suddetta Carta faceva figurare fra gli scopi essenziali delle Nazioni Unite il rispetto dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
Nel gennaio 1947 si costituiva, in seno alle Nazioni Unite, una Commissione dei Diritti dell’Uomo che decise di preparare una Dichiarazione Internazionale da una parte e dall’altra dei Patti che contenessero allo stesso tempo precisi impegni giuridici e misure per la messa in opera degli obblighi in tal modo assunti.
Un primo pre-progetto di Dichiarazione fu redatto dal professor Cassin, rappresentante della Francia, e sfociò, dopo lunghi dibattiti alla Commissione e all’Assemblea Generale, nell’approvazione, a Parigi, il 10 dicembre 1948, in assemblea plenaria dell’ONU, con i voti favorevoli di 48 delegazioni, contro 8 astensioni, senza voti contrari, del famoso testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Ma solo nel 1954 la Commissione fini l’elaborazione dei due Patti. Si è dovuto attendere fino al 16 dicembre 1966 perché l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ingrandita da circa 60 nuovi membri rispetto al 1948, adottasse simultaneamente e all’unanimità i due Patti proposti dalla Commissione.
Occorre però aggiungere che l’entrata in vigore di ognuno di questi Patti è subordinata alla ratifica o all’adesione di almeno 35 stati, ben lungi dall’avverarsi. Fra le ratifiche recenti segnaliamo quelle della Francia e dell’URSS.
20. Questo rapidissimo riassunto storico dell’evoluzione della nozione dei Diritti dell’Uomo deve concludersi precisando che i due Patti Internazionali del 1966 sono relativi, il primo “ai diritti economici, sociali e culturali” e il secondo “ai diritti civili e politici”.
Sono quindi due documenti separati che trattano da una parte delle libertà classiche e dall’altra dei diritti nuovi.
Aggiungiamo che in più dei due Patti, un Protocollo facoltativo, che si riferisce al Patto Internazionale relativo ai Diritti civili e politici, è stato sottoposto alla ratifica degli Stati. Gli Stati che accetteranno questo Protocollo riconosceranno al Comitato dei Diritti dell’Uomo, istituito dal Patto, la competenza per ricevere ed esaminare le comunicazioni di privati che sostengano di essere vittime di una violazione dei Diritti dell’Uomo.
È poco probabile che questo Protocollo riceva molte adesioni.
21. Dobbiamo ora esaminare nei dettagli il contenuto dei Diritti dell’Uomo. Noi pensiamo che tale contenuto è, nei confronti dell’insieme delle nazioni, quello che risulta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
È quindi seguendo questo testo che prenderemo in esame i Diritti dell’Uomo che esso proclama, secondo il piano tratto dal commento di colui che vi ha lavorato all’origine, il presidente René Cassin.
II. Contenuto dei Diritti dell’Uomo
22. Gli autori classificano abitualmente le libertà pubbliche in quattro categorie:
– la sicurezza della persona che condanna ogni forma arbitraria di repressione: “Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto all’infuori dei casi determinati dalla legge” (articolo 7 della Dichiarazione del 1789);
– le libertà della persona fisica: libertà di disporre della propria persona fisica, libertà di circolazione e anche libertà in alcuni settori che prolungano direttamente e immediatamente gli spazi della persona fisica (corrispondenza, domicilio, ecc.);
– le libertà della persona intellettuale e morale o libertà del pensiero: libertà di opinione, di culto, di stampa, di riunione, ecc.;
– le libertà sociali ed economiche. Come si è visto è questa la sfera in cui si è manifestata una evoluzione. All’individualismo liberale del XIX secolo fondato sul diritto di proprietà e la libertà d’impresa tendono a sostituirsi nuove libertà quali la libertà di sciopero e la libertà sindacale.
23. In sostanza sono queste le diverse libertà enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Essa comporta un preambolo e 30 articoli. Il preambolo afferma le idee ispiratrici degli autori della Dichiarazione:
– riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili,
– richiamo alle conseguenze tragiche del disconoscimento e disprezzo dei Diritti dell’Uomo e agli atti di barbarie che ne derivano;
– necessità che i Diritti dell’Uomo siano protetti da un regime di diritto, affinché l’uomo non sia costretto “in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l’oppressione”;
– infine, affermazione del legame esistente tra il rispetto dei Diritti dell’Uomo nell’ordine interno e la pace tra le nazioni.
24. Per quanto concerne il contenuto propriamente detto della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, benché non esista alcun piano apparente, la sua programmazione, secondo il Presidente Cassin, è la seguente:
– gli articoli 1-2 riguardano i principi generali;
– gli articoli 3-11 riguardano i Diritti e Libertà di ordine personale;
– gli articoli 12-17 riguardano i Diritti dell’individuo nei rapporti familiari, territoriali e con il mondo esterno;
– gli articoli 18-24 riguardano le libertà intellettuali e i Diritti politici fondamentali;
– gli articoli 22-27 riguardano i Diritti economici, sociali e culturali;
– infine, gli articoli 28-30 segnano i legami tra individuo e Comunità Nazionale e Internazionale all’interno delle quali si esercitano le libertà.
25. L’articolo I riprende le nozioni di libertà, uguaglianza e fraternità, proclamate nel 1789:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza.
L’articolo II ricorda che tutti i diritti e tutte le libertà proclamate nella Dichiarazione riguardano tutte le persone
senza distinzione alcuna, specialmente di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, fortuna, nascita o qualsiasi altra situazione.
Lo stesso articolo stipula che lo statuto politico e giuridico del paese o del territorio di cui una persona è cittadina non ha alcuna influenza sui diritti di questa persona alle libertà fondamentali proclamate dalla Dichiarazione.
Si può dire che i principi generali posti dagli articoli I e II proclamano il carattere universale e perpetuo della Dichiarazione.
26. Dobbiamo ora esaminare il contenuto propriamente detto della Dichiarazione:
A) I diritti e le libertà di ordine personale
27. Si tratta degli articoli 3-11 che riprendono i diritti e le libertà classiche proclamate in diverse Costituzioni nazionali del XIX secolo:
– L’articolo 3 riassume questi diritti e libertà in una formula lapidaria: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.”
– L’articolo 4 vieta la schiavitù.
– L’articolo 5 proibisce la tortura: “Nessuno sarà sottoposto alla tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.”
– “Ognuno ha diritto al riconoscimento in ogni luogo della sua personalità giuridica” (articolo 6).
– “L’articolo 7 richiama l’uguaglianza di diritto davanti alla legge e riconosce a tutti una uguale protezione contro ogni discriminazione che violi la Dichiarazione e anche contro ogni provocazione a tale discriminazione.
– All’eguaglianza davanti alla legge, l’articolo 8 aggiunge l’eguaglianza davanti ai tribunali e assicura ad ogni persona un ricorso effettivo dinnanzi alle giurisdizioni nazionali competenti contro gli atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.
– L’articolo 9 richiama la fondamentale regola secondo la quale “nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto…”, ma aggiunge “… o esiliato”.
– L’articolo 10 assicura ad ognuno l’accesso a un tribunale indipendente e imparziale, sia per deliberare sui diritti e gli obblighi, sia sulla fondatezza di ogni accusa a lui diretta.
Infine, per chiudere questa prima serie, l’articolo 11 richiama due principi fondamentali:
– la presunzione di innocenza di ogni accusato finché non sia stata legalmente stabilita la sua colpevolezza nel corso di un processo pubblico con ogni garanzia concessa alla difesa;
– la proibizione di ogni condanna per fatti che non costituivano, al momento in cui sono avvenuti, infrazioni punite per legge.
Gli articoli 3 e 11 che abbiamo appena preso in esame sono la consacrazione internazionale delle essenziali libertà classiche, per quanto concerne la cosiddetta sicurezza della persona: la schiavitù, la tortura, la discriminazione, l’arresto o la detenzione arbitraria, l’esilio, il rifiuto di ricorso giudiziario, la condanna senza processo o con un processo sleale, la condanna per fatti non previsti dalla legge, tutto ciò costituisce, in ogni luogo e in ogni paese, una violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
B) I diritti dell’individuo nei suoi rapporti familiari, territoriali e con il mondo esterno
28. Si tratta qui di diritti che si riscontrano raramente nelle Costituzioni del XIX secolo ma che risultano nella legislazione interna di parecchi paesi. Gli articoli 12-17 sono consacrati a questi diritti:
– Protezione della vita privata, del domicilio e della corrispondenza: “Nessuno sarà fatto oggetto di intromissioni arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di violazioni al suo onore e alla sua reputazione” (articolo 12).
– Libertà di circolazione: ogni persona ha il diritto di circolare liberamente, di scegliere la propria residenza all’interno di uno stato, di lasciare il paese, compreso il suo, e di tornarci (articolo 13).
– Diritto di asilo: “di fronte alla persecuzione, ogni persona ha il diritto di cercare asilo e di beneficiare dell’asilo in altri paesi” (articolo 14).
– Diritto alla nazionalità: “ogni individuo ha diritto a una nazionalità e nessuno può essere arbitrariamente privato della sua nazionalità o del diritto di cambiarla” (articolo 15).
– Diritto di matrimonio: è proclamato senza alcuna restrizione per quanto riguarda la razza, la nazionalità o la religione. L’uomo e la donna hanno uguali diritti. È necessario il mutuo consenso. La famiglia ha diritto alla protezione della società e dello Stato (articolo 16).
– Diritto di proprietà: l’articolo 17 che se ne occupa è tra quelli che hanno provocato le discussioni più laboriose. Il testo adottato è il risultato di un abile compromesso: “Ogni persona, sola o facente parte di una collettività, ha diritto alla proprietà. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua proprietà.”
C) Le libertà individuali e i diritti politici fondamentali
29. Si ritrova qui un certo numero di libertà fondamentali di tipo classico: libertà di pensiero, libertà di opinione, di riunione, di associazione, ecc., ma anche il diritto di partecipare agli affari pubblici, di accedere alle funzioni pubbliche. Data l’importanza di queste libertà e la precisione del testo della Dichiarazione nei loro riguardi, la miglior cosa è riprodurre testualmente gli articoli che sono loro consacrati.
– Libertà di pensiero: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o convinzione, da sola o in comune, sia in pubblico che in privato, con l’insegnamento, le pratiche, il culto e il compimento di riti” (articolo 18).
– Libertà di opinione: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, ciò che implica il diritto di non essere infastidito per le sue opinioni e quello di cercare, di ricevere e di diffondere, senza problemi di frontiere, le informazioni e le idee con qualsiasi mezzo di espressione” (articolo 19).
– Libertà di riunione e di associazione: “Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifiche. Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione” (articolo 20).
– Diritti politici e di accesso alle funzioni pubbliche. Questi diritti sono enunciati all’articolo 21 della Dichiarazione che comprende tre paragrafi: il primo consacra il diritto di partecipare agli affari pubblici nei seguenti termini: “Ogni persona ha il diritto di prendere parte alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti” (articolo 21 § 1); il secondo paragrafo dell’articolo 21 consacra il diritto di accesso alle funzioni pubbliche: “Ogni persona ha il diritto di accedere, in condizioni di uguaglianza, alle funzioni pubbliche del suo paese” (articolo 21 § 2); infine, il terzo paragrafo consacra il diritto ad oneste elezioni: “La volontà del popolo è la base dell’autorità dei Poteri Pubblici; questa volontà deve esprimersi con oneste elezioni che devono aver luogo periodicamente, con suffragio universale uguale e con voto segreto, oppure secondo una procedura equivalente che assicuri la libertà di voto” (articolo 21 § 3).
D) I diritti economici, sociali e culturali
30. Qui troviamo delle disposizioni di cui non si può contestare il carattere di novità, in rapporto alle libertà classiche. I principi generali che sono alla base dei diritti economici, sociali e culturali, sono formulati dall’articolo 22, cosi concepito:
“Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla previdenza sociale: essa è tesa a ottenere il soddisfacimento dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale e alla cooperazione, tenuto conto dell’organizzazione e delle risorse di ogni paese.”
Non si tratta più in questo caso di una libertà dell’individuo che gli dia il diritto di agire a modo suo, nei limiti di legge, come ad esempio in materia di libertà di espressione, ma di una specie di credito dell’individuo nei confronti della società in materia economica, sociale e culturale. Abbiamo visto precedentemente sotto quali influenze la teoria dei Diritti dell’Uomo aveva subito una evoluzione in questo senso.
31. I principi formulati dall’articolo 22 sono precisati negli articoli 23 e seguenti. L’articolo 23 consacra:
– il diritto al lavoro: “Ogni persona ha diritto a lavorare, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione” (par. I);
– la regola di un lavoro eguale e di eguale salario: “Tutti hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un salario eguale per uguale lavoro” (par. II);
– il diritto a una remunerazione equa e soddisfacente: “Chiunque lavori ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e completata, se è il caso, da tutti gli altri mezzi di protezione sociale” (par. III);
– le libertà sindacali: “Ogni persona ha il diritto di fondare con altri dei sindacati e di affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi” (par. IV).
32. L’articolo 24 consacra non solo il diritto al riposo con una limitazione ragionevole della durata del lavoro, ma anche il diritto agli svaghi con ferie retribuite periodiche:
“Ogni persona ha diritto al riposo e agli svaghi e particolarmente a una ragionevole limitazione della durata del lavoro e delle ferie retribuite periodiche.”
33. L’articolo 25 consacra il diritto a un livello di vita sufficiente, alla previdenza, all’aiuto per la maternità e l’infanzia:
– diritto a un livello di vita sufficiente: “Ogni persona ha diritto a un livello di vita sufficiente per assicurare la sua salute, il suo benessere e quello della propria famiglia, particolarmente per l’alimentazione, l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche così come per i servizi sociali necessari”;
– diritto alla previdenza: “Essa ha diritto alla previdenza in caso di disoccupazione, di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà”;
– protezione della maternità e dell’infanzia: “La maternità e l’infanzia hanno diritto a un aiuto e a una assistenza speciali. Tutti i bambini, siano essi nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, godono della medesima protezione sociale.”
34. L’articolo 26 è consacrato all’educazione. Il diritto all’educazione è precisato in questo modo:
“Ognuno ha diritto all’educazione. L’educazione deve essere gratuita, almeno per quanto concerne l’insegnamento elementare e fondamentale. L’insegnamento elementare è obbligatorio. L’insegnamento tecnico e professionale deve essere generalizzato: l’accesso agli studi superiori deve essere aperto in piena eguaglianza a tutti in funzione dei loro meriti” (par. I).
– Gli scopi dell’educazione sono i seguenti: “L’educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, cosi come lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace” (par. II).
– Infine: “I genitori hanno, per priorità, il diritto di scegliere il tipo di educazione da dare ai figli” (par. III).
Infine, l’articolo 27 si riferisce ai diritti culturali. Prevede da un lato che
“Ogni persona ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne risultano” (par. I); e d’altra parte che
“Ciascuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali che scaturiscono da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è l’autore” (par. 2).
E) I legami tra individuo e comunità
36. Gli ultimi tre articoli della Dichiarazione Universale esprimono maggiormente un ideale piuttosto che regole di diritto.
In realtà, nonostante la parola “diritto”, l’articolo 28 può essere interpretato solo come un auspicio:
Ogni persona ha diritto che regni, sul piano sociale e sul piano internazionale, un ordine tale da dare ai diritti e alle libertà enunciate nella presente Dichiarazione piena realizzazione.
L’articolo 29 ricorda, in termini piuttosto generici, che l’individuo ha ugualmente doveri verso la comunità e che i suoi diritti hanno dei limiti. L’uomo deve rispettare i diritti e le libertà altrui e deve soddisfare “alle giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.”
In nessun caso i diritti e le libertà riconosciuti agli individui potranno essere esercitate in modo contrario agli scopi delle Nazioni Unite.
L’articolo 30 chiude la Dichiarazione precisando che nessuna disposizione potrà essere interpretata
come implicante un qualsiasi diritto pei uno Stato, un gruppo o un individuo a dedicarsi a un’attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà che vi sono enunciate.
37. Il richiamo che abbiamo appena fatto alle principali disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo non aveva per oggetto dedurne il significato politico e filosofico ma semplicemente fare un bilancio dei principali diritti e delle principali libertà che la comunità internazionale definisce con il vocabolo Diritto dell’Uomo.
Ora occorre procedere ad un altro bilancio, quello di tutti i testi internazionali, sia universali, sia specifici dell’America latina.
III. I testi internazionali sui Diritti dell’Uomo
38. Penso che non sia necessario indugiare sul caso delle convenzioni multilaterali concluse allo scopo di proteggere determinati diritti della persona umana: Convenzione internazionale che proibisce la schiavitù (Bruxelles 2 luglio 1890, Ginevra 25 settembre 1925 e 7 settembre 1965), diversi trattati multilaterali aventi lo scopo di proteggere certe minoranze, Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948, ecc.
39. Per quanto concerne gli atti internazionali rivolti alla protezione globale dei diritti dell’uomo, è superfluo dire che il più importante testo è la Dichiarazione Universale del 1948 che abbiamo precedentemente studiato in tutte le sue disposizioni. Abbiamo già ricordato che questa Dichiarazione era stata preceduta da un richiamo sommario dei principi dei diritti dell’uomo nella Carta delle Nazioni Unite.
Dobbiamo aggiungere che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con una risoluzione del 16 dicembre 1966, ha adottato e aperto alla firma, alla ratifica e all’adesione gli strumenti che sono i Patti Internazionali relativi ai diritti dell’uomo.
40. Tali strumenti internazionali sono in numero di tre :
a) il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
b) il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) il Protocollo facoltativo che si riferisce al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
I primi due documenti sono stati adottati all’unanimità, il terzo con una maggioranza di 66 contro 2, e 38 astensioni.
41. I due Patti hanno per oggetto di impegnare gli Stati che li ratificheranno a rispettare le disposizioni della Dichiarazione Universale. Le disposizioni dei Patti devono diventare parte integrante della legislazione dei paesi che vi daranno la ratifica o la loro adesione. Tuttavia, l’entrata in vigore dei Patti è subordinata alla ratifica e all’adesione di almeno 35 Stati, fatto che non si è finora realizzato.
42. Un posto a parte deve essere dato a un certo numero di testi, di valore ineguale, che si riallacciano a un piano d’insieme. Questi testi rappresentano un centinaio di convenzioni e raccomandazioni adottate dal 1920 dall’OIL in materia di lavoro. Non sembra necessario entrare nei particolari di tutti questi testi nei quali si ritrovano, con delle precisazioni per quanto riguarda la loro applicazione, un certo numero di principi definiti dalla Dichiarazione Universale.
43. Altri due importanti documenti sono costituiti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 che si riferisce allo Statuto internazionale dei rifugiati e dalla Convenzione Internazionale di Ginevra relativa allo Statuto degli apolidi del 28 settembre 1954.
44. Citeremo solo per ricordarla la Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950. Qualunque sia l’importanza di questa Convenzione, essa si situa in un settore geografico del tutto diverso da quello del nostro Tribunale.
45. È, secondo noi, un testo importante, che interessa particolarmente i diritti dell’uomo e che raramente è citato a proposito. Si tratta del famoso articolo 3 che si ritrova esattamente negli stessi termini nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Come è noto, queste quattro Convenzioni sono relative ai tempi di guerra. Riguardano la sorte dei feriti, dei naufraghi, dei prigionieri di guerra e delle persone civili. L’applicazione di queste Convenzioni suppone uno stato di guerra. Ma l’articolo 3 si riferisce solo all’ipotesi di un “conflitto armato che non presenti un carattere internazionale”. Questo testo è cosi concepito:
In caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale e che sorga sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti nel conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le seguenti disposizioni:
I. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che sono state messe fuori combattimento per malattia, ferita, detenzione, o per qualsiasi altra causa, saranno in ogni circostanza trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o il credo, il sesso, la nascita o il patrimonio, o qualsiasi altro criterio analogo.
A questo fine sono e restano proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei riguardi delle persone menzionate precedentemente:
a) le violazioni alla vita e alla integrità corporale, particolarmente l’assassinio sotto ogni sua forma, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture, i supplizi;
b) il prendere ostaggi;
c) le violazioni alla dignità delle persone, particolarmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate senza un preliminare giudizio, reso da un tribunale costituito regolarmente, fornito delle garanzie giudiziarie riconosciute come indispensabili dai popoli civili.
I feriti e i malati saranno accolti e curati.
Un organismo umanitario imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altra parte, di mettere in vigore per via di accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.
46. L’articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra che abbiamo appena citato rappresenta il minimo di ciò che uno Stato deve rispettare sul suo territorio, in caso di conflitto armato che non presenti carattere internazionale. A maggior ragione si deve ammettere che è il minimo che uno stato debba rispettare nella repressione di coloro che considera i suoi avversari, anche in caso di conflitto non armato.
47. Cosi come l’abbiamo indicato, a fianco dei documenti universali, esistono in materia di diritto dell’uomo una serie di strumenti internazionali propri del continente americano.
Fin dal 1948, la Carta dell’organizzazione degli Stati Americani di Bogotá, così come aveva fatto la Carta delle Nazioni Unite nel 1945, ha richiamato i principi fondamentali dei diritti dell’uomo. Gli Stati americani, convinti che la missione storica dell’America sia quella di offrire all’uomo una terra di libertà e un ambiente favorevole al pieno sviluppo della sua personalità e alla realizzazione delle sue giuste aspirazioni;
sicuri del fatto che il vero senso della solidarietà americana e di buon vicinato possano concepirsi solo consolidando in questo continente e nel quadro delle istituzioni democratiche un regime di libertà individuali e di giustizia sociale basata sul rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo…
Hanno convenuto di firmare la seguente Carta…
Tra i principi enunciati dalla Carta come sopra motivata c’è all’articolo 5 la seguente disposizione:
Gli Stati Americani proclamano i diritti fondamentali della persona umana senza alcuna distinzione di razza, di nazionalità, di religione o di sesso.
48. Nello stesso anno 1948 si adottava, sempre a Bogotá, la Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo. Questa dichiarazione, meno completa di quella che sarà la Dichiarazione Universale, contiene cionondimeno un enunciato di Diritti dell’Uomo nel quale si ritrovano i principi fondamentali inclusi precedentemente nelle costituzioni nazionali. Vengono proclamati principi noti sulla sicurezza della persona, sulla libertà di opinione e di espressione, sulla libertà di circolazione, sull’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza e sulla presunzione di innocenza e il diritto a un processo leale, sul diritto di asilo, ecc., ma anche un certo numero di diritti economici e sociali: diritto al lavoro, al riposo, alla vita culturale, alla partecipazione al governo tramite oneste elezioni, ecc.
49. Sempre a Bogotá e sempre nel 1948, gli Stati Americani adottano “come dichiarazione dei diritti sociali del lavoratore” la Carta internazionale americana di garanzie sociali. In questa carta si ritrovano diversi principi che figuravano nelle raccomandazioni dell’OIL.
50. Dobbiamo ancora segnalare due convenzioni poiché hanno una grande importanza per apprezzare certi fatti che saranno ricordati nel corso dei dibattiti e cioè le due convenzioni interamericane di Caracas del 28 marzo 1954 sull’asilo territoriale e l’asilo diplomatico.
Precisazioni su queste due convenzioni verranno date nel corso dei dibattiti.
IV. Carattere obbligatorio dei principi sui Diritti dell’Uomo
51. È giunto il momento di chiederci qual è la portata e il carattere obbligatorio di tutti questi testi internazionali che proclamano i diritti dell’uomo. Si possono considerare tali principi quali facenti parte del diritto positivo? In questo caso, esiste a fianco del diritto positivo di ogni Stato, un diritto positivo internazionale che rende obbligatorio il rispetto dei diritti dell’uomo?
Questo diritto è obbligatorio nei confronti dei cittadini di ogni Stato soltanto o si può dire che ogni Stato si trova legato nei confronti della comunità internazionale per quanto concerne il rispetto dei diritti dell’uomo sul suo territorio?
52. Per ciò che riguarda le Dichiarazioni e particolarmente la Dichiarazione Universale, si è sempre ammesso che questi testi non sono creatori di diritto ma rappresentano un ideale da raggiungere.
Il preambolo della Dichiarazione Universale inizia con queste parole:
L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come l’ideale comune da raggiungere per tutti i popoli e tutte le nazioni affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, avendo questa dichiarazione sempre presente, si sforzino con l’insegnamento e l’educazione, di sviluppare il rispetto di questi diritti e libertà e di assicurarne, con misure progressive di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento e l’applicazione universale ed effettiva, sia tra le popolazioni degli Stati membri essi stessi sia tra quelle dei territori posti sotto la loro giurisdizione.
53. Se la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo non ha il valore di un accordo internazionale, ben diverso è il valore degli altri strumenti internazionali che rivestono la forma di Patti e di Convenzioni ratificati dagli Stati firmatari. Ci si trova qui in presenza di Trattati internazionali che hanno un valore di obblighi internazionali. Purtroppo i due Patti del 1966, che sono la migliore traduzione sotto forma di obbligo internazionale dei principi della Dichiarazione Universale, entreranno in vigore solo dopo 35 ratifiche o adesioni e non siamo ancora a questo punto.
54. Si ammette che il diritto internazionale positivo viene definito dall’articolo 38 dello statuto della Corte internazionale di Giustizia che dispone:
La Corte, la cui missione è quella di regolare conformemente al diritto internazionale le controversie che le vengono sottoposte, applica:
a) le convenzioni internazionali, sia generali, sia speciali che stabiliscono regole espressamente riconosciute dagli Stati in conflitto;
b) la consuetudine internazionale come prova di una pratica generale, accettata come diritto;
c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
d) con la riserva dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina dei pubblicisti più qualificati delle diverse nazioni, come mezzo ausiliario di determinazione delle regole di diritto.
Se si considera, come la maggior parte degli autori, che questo articolo 38 enuncia il contenuto del diritto internazionale, non si può considerare i diritti dell’uomo come i “principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili”?
Secondo il presidente René Cassin, la nozione stessa dei diritti dell’uomo era certamente inclusa, fin dalla sua origine, fra i principi generali, quindi la Corte permanente di Giustizia internazionale deve applicarli a regolare le controversie internazionali. La Carta delle Nazioni Unite ha fatto, secondo il signor Cassin, del rispetto di questi diritti, in generale, una regola positiva del diritto internazionale consacrato in trattati.
Se non si può sostenere, egli aggiunge, che tutti i principi proclamati dalla Dichiarazione e ognuno di questi siano entrati già nell’ambito dell’articolo 38, tuttavia attualmente lo sono già in gran numero, e nella misura in cui si svilupperanno le applicazioni positive della dichiarazione, un numero crescente di questi elementi acquista l’autorità di un principio generale ai sensi dell’articolo 38.
55. Noi pensiamo che occorra spingersi più lontano. Se si tiene conto che fra breve saranno trascorsi trent’anni dalla dichiarazione del 1948, se si tiene conto del voto all’unanimità dato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ai due Patti, se si tiene conto dell’inclusione dei principi della Dichiarazione Universale in numerosi testi a carattere internazionale, se si tiene conto della Dichiarazione di Bogotá o della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, se si tiene conto dei diversi trattati internazionali che mirano a proteggere determinati diritti della persona umana, se si tiene conto infine delle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti dell’uomo, non possiamo forse ammettere che i diritti e libertà proclamate nel 1948 dalla Dichiarazione Universale siano diventati un corpo di principi generali di diritto internazionale, che costituisce diritto positivo?
Se ognuno dei fatti che abbiamo citato non costituisce, da solo, una fonte di obbligo della Dichiarazione Universale per intero, l’insieme di questi fatti costituisce la prova che le disposizioni della Dichiarazione Universale hanno cessato di essere un ideale per diventare principi di diritto, dato soprattutto che la maggior parte di questi principi si sono trovati incorporati fin dal 1948 nelle Costituzioni di numerosi Stati che hanno raggiunto l’indipendenza.
56. Si obietterà certamente che, nella pratica, i diritti dell’uomo sono sempre meno rispettati nel mondo e che ogni giorno vengono rivelate gravi violazioni.
Ogni Stato è pronto a denunciare la violazione dei diritti dell’uomo fatta dagli altri senza mai accettare di riconoscerlo in casa propria.
Ma occorre non perdere di vista che queste violazioni sono sempre ciò che si potrebbe chiamare violazioni “vergognose”, dato che pochi Stati rivendicano il diritto di non rispettare le regole generali della Dichiarazione Universale.
Quando uno Stato viene accusato di tollerare la tortura, di abbandonarsi a parodie di processi, di procedere ad arresti arbitrari, ecc. risponde negando le torture, affermando che i processi sono del tutto regolari, e sostenendo che ci sono solo arresti legali.
Tutti gli Stati riconoscono dunque il valore obbligatorio dei principi dei diritti dell’uomo, il loro valore come regola di diritto. Questo consenso universale deve essere interpretato come il riconoscimento di un obbligo universale.
57. Ma, si dirà, dove è la sanzione e chi ha la qualifica per pronunciarla? Non bisogna confondere resistenza di una regola di diritto e resistenza di una sanzione nel caso che tale regola non venga rispettata. Il diritto internazionale pubblico è un insieme di regole fondate su trattati, sulla consuetudine e su principi generali che possono non essere accompagnati da alcuna sanzione. In realtà non esiste né giurisdizione internazionale (la competenza della Corte internazionale di Giustizia è molto limitata), né una forza pubblica internazionale. Per di più, la creazione di una Giurisdizione internazionale dei diritti dell’uomo pone problemi molto complessi. Per quanto concerne la creazione di una forza pubblica internazionale, pensiamo che questa sarebbe del tutto inopportuna e anche pericolosa, allo stato attuale del mondo. Al massimo si può prendere in considerazione la messa in opera di diversi processi di controllo come sono stati tentati dai Patti del 1966.
58. In realtà, allo stato attuale delle cose, l’unico ricorso possibile è il ricorso all’opinione pubblica. Tale ricorso si trova rinforzato nella misura in cui l’opinione pubblica è convinta che il comportamento degli Stati che violano i diritti dell’uomo è non solo un comportamento condannabile sul piano morale e politico, ma che si tratta anche di un comportamento illegale.
Occorre certamente distinguere fra violazione e violazione. Ogni violazione, anche isolata, anche fortuita, anche al servizio della migliore delle cause, di una regola relativa ai diritti dell’uomo è forse moralmente condannabile, ma non costituisce un affronto alla comunità internazionale.
Quando la violazione è sistematica e organizzata, la responsabilità dello Stato che se ne rende colpevole si trova impegnata nei confronti delle altre nazioni. Il diritto internazionale, nei suoi principi generali, si trova colpito anche se non c’è una autorità competente per dichiararlo.
59. È del tutto legittimo che semplici cittadini, che non hanno ricevuto mandato da nessuno, si riuniscano per esaminare le accuse mosse contro certi Stati, verifichino se queste sono o no fondate, le dichiarino, eventualmente, contrarie alla legge internazionale. Questo è ciò che distingue la nostra impresa dalle commissioni di inchiesta e di investigazione. Dal momento in cui non ci si limita a costatare dei fatti, ma li confrontiamo con regole di diritto, si diventa, volenti o nolenti, un Tribunale.
Se si vuole che questo Tribunale possa parlare in nome dell’opinione pubblica, occorre che le accuse siano studiate in modo scrupoloso, che le prove siano esaminate rigorosamente e che esso possa riferirsi a norme giuridiche precise.
Pensiamo che la nostra iniziativa riunisca tutte queste condizioni.